AL SERVIZIO DELLE IMPRESE
Il Decreto Legislativo 81.2008 rende obbligatorio la presenza del RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza in tutte le imprese con almeno un lavoratore.
Le imprese però possono scegliere di usufruire del RLST – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale, come previsto dalla normativa, nel caso in cui nessun lavoratore voglia assumersi la responsabilità di svolgere questo incarico.
La The Human's Power srls, permette alle imprese che che non hanno ancora nominato nessun RLS di avvalersi del servizio RLST Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale.
ll Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) di cui all’articolo 47 comma 3 D.Lgs. n. 81/2008 esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
L’RLST rappresenta direttamente i lavoratori nei confronti dell’impresa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed il suo compito è quello di contribuire a realizzare un’effettiva prevenzione dei rischi secondo quanto disposto dall’art. 48 D.Lgs. 81/2008 smi.
Nominare un RLST Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale porta diversi vantaggi per l’impresa e per i suoi lavoratori:
L'impresa non sostiene nessun costo per la formazione del RLS;
Il lavoratore non dovrà assentarsi dall’impresa per frequentare il corso RLS e per i suoi aggiornamenti;
L’RLST è disponibile immediatamente per l’impresa.
L’RLST è una figura altamente competente, con una preparazione approfondita in materia di sicurezza sul lavoro.
1) L’azienda che intende avvalersi di un RLST fa richiesta formale;
2) Unitamente alla domanda di richiesta RLST, l’azienda dovrà inviare copia del documento di identità del legale rappresentante ed il verbale di rinuncia o mancata nomina del RLS aziendale;
3) Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta del bonifico effettuato relativo al pagamento del servizio RLST come indicato nella tabella che segue in base alle dimensioni aziendali relativa al numero dei lavoratori. ( PREVIO CONTATTO SARA' INOLTRATO L'IBAN SU CUI BONIFICARE)
Il contributo annuale coprirà la nomina RLST per i 12 mesi (365 gg) successivi dall’atto di designazione del RLST. Successivamente ogni anno, entro 30 giorni dalla scadenza della nomina, dovrà essere versato il contributo annuale in base al numero dei dipendenti in forza nel mese di rinnovo, pena la decadenza della nomina dello stesso. Per ogni dipendente in più il costo sarà maggiorato di 25,00€ oltre iva annuali.
Nel diritto del lavoro italiano, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS-T) è la figura, eletta o designata in un’azienda, che ha il compito di rappresentare i lavoratori per quanto riguarda la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’RLS-T come evidenziato nell’articolo 48 del D.Lgs. n. 81/2008 esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Le modalità di elezione o designazione del RLS-T sono quelle individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Il suo compito primario è quello di contribuire a realizzare un’effettiva prevenzione dei rischi.
Che formazione deve avere l’RLST?
Come disciplinato dal D.Lgs. n. 81/2008 l’RLS-T ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva secondo un percorso formativo.
L’esercizio del ruolo RLST è incompatibile con l’esercizio di altre funzioni?
Si. E’ incompatibile con l’esercizio di altre funzioni sindacali operative ex art. 48 comma 8 D.Lgs. n. 81/2008 e con la nomina di Responsabile o Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
Cosa può fare l’RLST ESTERNO?
Per l’esercizio delle proprie attribuzioni, l’RLST accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalità e del termine di preavviso individuati dagli accordi di cui al comma 2. Il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave. In tale ultima ipotesi l’accesso avviene previa segnalazione.
L’ACCESSO NON PUO’ ESSERE NEGATO.
L’RLST, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a).
L’RLST, rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l’espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3.
L’RLST è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni.
Inoltre, l’RLST ha i seguenti incarichi ed obblighi:
accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37;
riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37;
promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.